La legge prevede forme di tutela anche per le madri che, al momento del parto o dell'ingresso in famiglia del bambino in affidamento o adottato, non possono essere considerate lavoratrici. Per questo motivo sono stati istituiti due tipi di assegno, uno a carico dello Stato, in favore di ex lavoratrici, ed uno a carico dei Comuni, per le madri appartenenti a nuclei familiari con redditi bassi.
COS’E’:
E’ un assegno mensile, attualmente (2008) pari ad un massimo di € 299,53 mensili, concesso in caso di nascita, adozione o affidamento preadottivo, che spetta, in tutto o anche solo in parte, nel caso in cui la madre non abbia fruito dell’indennità di maternità da parte di Enti previdenziali nel periodo di congedo obbligatorio dal lavoro (due mesi prima del parto e tre dopo), né abbia fruito dell’Assegno di maternità INPS (art. 49, comma 8, della Legge n. 488/99), o ne abbia fruito in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno.
Istituito nel 2000, con DPR 452/2000, e tuttora (2009) in vigore su tutto il territorio nazionale, è concesso SU RICHIESTA della madre, da inoltrarsi al Comune di residenza e spetta solo se si è in possesso di determinati limiti di reddito (ISE), proporzionali al numero di componenti del nucleo familiare.
Il diritto all'assegno decorre dalla data del parto, dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento e può durare per un periodo massimo di cinque mesi. Il diritto cessa soltanto qualora il neonato venga iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella della richiedente; in questo caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare tale requisito.
CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA:
L’assegno va richiesto dalla madre, purché:
L’assegno può essere richiesto anche in caso di neonati riconosciuti dalla sola madre e di neonati che muoiono entro il quinto mese di vita (in questo caso, l'assegno può comunque essere erogato per tutti e cinque i mesi).
Solo in casi particolari l’assegno può essere richiesto da altri soggetti (sempre cittadini comunitari o extracomunitari in possesso della Carta di soggiorno, residenti nel Comune, aventi il/i bimbo/i sulla propria scheda anagrafica):
QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA:
Le richiedenti devono presentare le domande nel Comune dove sono residenti al momento della richiesta:
La domanda consentirà di ottenere anche le somme maturate retroattivamente.
LIMITI DI REDDITO:
Per ottenere l’assegno di maternità è necessario che il nucleo familiare della richiedente disponga di risorse economiche non superiori ad un valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) che, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell’anno 2008, è di € 31.223,51 annui, con riferimento ad un nucleo familiare di tre componenti (tale cifra viene adeguata ogni anno per effetto dell’indicizzazione ISTAT). Per nuclei con numero di familiari diverso da tre, tale somma è aumentata in proporzione (sulla base della scala di equivalenza), cioè subisce una modificazione.
Viene considerato il reddito dell’anno precedente rispetto all’anno in cui viene presentata la domanda.
Ai fini del calcolo si deve considerare sia l'importo dell'indennità di maternità percepita sia quello dell'indennità spettante anche se non ancora percepita. Nei casi particolari previsti dalla legge, quando l'assegno è richiesto dai soggetti sopra indicati, si considera l'importo dell'indennità spettante o percepita dalla donna. Per i nati nell’anno 2008, l’importo dell’indennità non deve superare € 299,53 mensili (cioè non deve essere superiore a € 1.497,65). In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati, poiché possono usufruire di un importo dell’assegno proporzionale al numero dei nati (ad esempio fino a € 2.995,30 per due figli nati nel 2008 e fino a € 4.492,95 per tre figli nati nello stesso anno). In quest'ultimo caso, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale.
INCOMPATIBILITA CON ALTRI ASSEGNI:
L'assegno di maternità concesso dal Comune non è cumulabile con quello concesso dall'INPS ai sensi dell'art. 49, comma 8, della Legge n. 488/99. Quest'ultimo tipo di assegno è riservato alle donne che vantano il versamento all'INPS di contributi per maternità, per aver svolto almeno 3 mesi di attività lavorativa in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria preadottiva o adottante senza affidamento.
IMPORTO DELL'ASSEGNO:
L'assegno può essere erogato:
PAGAMENTO DELL'ASSEGNO:
Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se la richiedente ha indicato questa modalità nella sua richiesta) con un unico assegno posticipato entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.