Assegno di maternità concesso dai Comuni

La legge prevede forme di tutela anche per le madri che, al momento del parto o dell'ingresso in famiglia del bambino in affidamento o adottato, non possono essere considerate lavoratrici. Per questo motivo sono stati istituiti due tipi di assegno, uno a carico dello Stato, in favore di ex lavoratrici, ed uno a carico dei Comuni, per le madri appartenenti a nuclei familiari con redditi bassi.

COS’E’:
E’ un assegno mensile, attualmente (2008) pari ad un massimo di € 299,53 mensili, concesso in caso di nascita, adozione o affidamento preadottivo, che spetta, in tutto o anche solo in parte, nel caso in cui la madre non abbia fruito dell’indennità di maternità da parte di Enti previdenziali nel periodo di congedo obbligatorio dal lavoro (due mesi prima del parto e tre dopo), né abbia fruito dell’Assegno di maternità INPS (art. 49, comma 8, della Legge n. 488/99), o ne abbia fruito in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno.
Istituito nel 2000, con DPR 452/2000, e tuttora (2009) in vigore su tutto il territorio nazionale, è concesso SU RICHIESTA della madre, da inoltrarsi al Comune di residenza e spetta solo se si è in possesso di determinati limiti di reddito (ISE), proporzionali al numero di componenti del nucleo familiare.
Il diritto all'assegno decorre dalla data del parto, dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento e può durare per un periodo massimo di cinque mesi. Il diritto cessa soltanto qualora il neonato venga iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella della richiedente; in questo caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare tale requisito.

CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA:
L’assegno va richiesto dalla madre, purché:

  • cittadina comunitaria, o extracomunitaria in possesso di Carta di soggiorno (il solo permesso di soggiorno non basta);
  • residente nel Comune in cui viene inoltrata la richiesta;
  • abbia il/i bambino/i nella propria scheda anagrafica e conviva effettivamente con lui/loro.
  • Abbia partorito il/i bambino/i, oppure lo/i abbia ottenuto/i in affidamento preadottivo, o in adozione senza affidamento (in tali casi i minori non devono aver superato i 6 anni di età al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento. Per gli affidamenti e le adozioni internazionali, i minori non devono, invece, aver superato la maggiore età).

L’assegno può essere richiesto anche in caso di neonati riconosciuti dalla sola madre e di neonati che muoiono entro il quinto mese di vita (in questo caso, l'assegno può comunque essere erogato per tutti e cinque i mesi).
Solo in casi particolari l’assegno può essere richiesto da altri soggetti (sempre cittadini comunitari o extracomunitari in possesso della Carta di soggiorno, residenti nel Comune, aventi il/i bimbo/i sulla propria scheda anagrafica):

  • il padre in caso di abbandono del neonato da parte della madre o in caso di affidamento esclusivo al padre da parte dell'Autorità Giudiziaria;
  • l'affidatario preadottivo o l'adottante senza affidamento, in caso di separazione legale tra i coniugi;
  • l'adottante non coniugato nei casi di adozione speciale che si verificano quando:
    a) vi è un vincolo di parentela o un rapporto stabile e duraturo fra il minore orfano e l'adottante;
    b) il minore è portatore di handicap ed è orfano di entrambi i genitori;
    c) è stata accertata l'impossibilità di affidamento preadottivo del minore;
  • il padre che ha riconosciuto il neonato o il coniuge della donna alla quale spetterebbe il beneficio, in caso di decesso di quest'ultima;
  • altre persone cui il minore sia stato affidato in caso di neonati non riconoscibili o non riconosciuti dai genitori.
     

QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA:
Le richiedenti devono presentare le domande nel Comune dove sono residenti al momento della richiesta:

  • entro 6 mesi dalla data del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
  • entro 6 mesi, a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla richiedente, in casi particolari.

La domanda consentirà di ottenere anche le somme maturate retroattivamente.

LIMITI DI REDDITO:
Per ottenere l’assegno di maternità è necessario che il nucleo familiare della richiedente disponga di risorse economiche non superiori ad un valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) che, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell’anno 2008, è di € 31.223,51 annui, con riferimento ad un nucleo familiare di tre componenti (tale cifra viene adeguata ogni anno per effetto dell’indicizzazione ISTAT). Per nuclei con numero di familiari diverso da tre, tale somma è aumentata in proporzione (sulla base della scala di equivalenza), cioè subisce una modificazione.
Viene considerato il reddito dell’anno precedente rispetto all’anno in cui viene presentata la domanda.
Ai fini del calcolo si deve considerare sia l'importo dell'indennità di maternità percepita sia quello dell'indennità spettante anche se non ancora percepita. Nei casi particolari previsti dalla legge, quando l'assegno è richiesto dai soggetti sopra indicati, si considera l'importo dell'indennità spettante o percepita dalla donna.  Per i nati nell’anno 2008, l’importo dell’indennità non deve superare € 299,53 mensili (cioè non deve essere superiore a € 1.497,65). In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati, poiché possono usufruire di un importo dell’assegno proporzionale al numero dei nati (ad esempio fino a € 2.995,30 per due figli nati nel 2008 e fino a € 4.492,95 per tre figli nati nello stesso anno). In quest'ultimo caso, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale.
 
INCOMPATIBILITA CON ALTRI ASSEGNI:
L'assegno di maternità concesso dal Comune non è cumulabile con quello concesso dall'INPS ai sensi dell'art. 49, comma 8, della Legge n. 488/99. Quest'ultimo tipo di assegno è riservato alle donne che vantano il versamento all'INPS di contributi per maternità, per aver svolto almeno 3 mesi di attività lavorativa in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria preadottiva o adottante senza affidamento. 

IMPORTO DELL'ASSEGNO:
L'assegno può essere erogato:

  • sino a € 299,53 mensili per i parti, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell’anno 2008;
  • per un periodo massimo di cinque mesi;
  • a favore delle richiedenti. Per le richiedenti che abbiano usufruito di un’indennità inferiore a € 294,52 mensili per 5 mesi (cioè meno di € 1.472,60), l’assegno consiste nella differenza tra questa somma (€ 1.472,60) e l’indennità percepita. Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute nell’anno 2008, l’indennità di maternità da non superare è di € 299,53 mensili per 5 mesi, ossia € 1.497,65. Le madri che usufruiscono di un'indennità previdenziale, nella domanda devono dichiarare l'intero importo percepito o che percepiranno durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sia nei due mesi precedenti il parto, sia nei tre mesi successivi.

PAGAMENTO DELL'ASSEGNO:
Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se la richiedente ha indicato questa modalità nella sua richiesta) con un unico assegno posticipato entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.