Famiglie con 4 figli: detrazione IRPEF di 1200 euro

La Finanziaria 2008 ha introdotto una detrazione IRPEF di 1.200 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.

Lo sconto IRPEF di 1.200 euro è applicato fin dalla dichiarazione dei redditi 2007 (dunque, effettuata entro luglio 2008).

Se la riduzione di euro 1200 fosse superiore all' imposta Irpef e' riconosciuto un credito d' imposta.

L'importo di tale detrazione non e' rapportato a nessun reddito.

Per i lavoratori dipendenti la detrazione si applica automaticamente insieme alle altre detrazioni per coniuge e/o figli a carico, quindi dal datore di lavoro, sullo stipendio. I lavoratori dipendenti sono invitati dal datore di lavoro a compilare, annualmente, un modulo di dichiarazione, qualora abbiano almeno 4 figli a carico, e pertanto intendano avvalersi di tale detrazione.

Qui di seguito  il testo della Finanziaria 2008 (art. 1 commi 15 e 16) che ha introdotto qs detrazione:

Comma 15.

Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR - TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo»;

2) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1- bis»;

3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis».

Comma 16.
Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.